La direttiva CE 44/99 contiene gli elementi essenziali con cui venire a conoscenza, e proteggersi in caso di acquisto di yacht usati. Vediamo dunque cosa prevede la legge nei casi in cui la conformità viene meno.
La direttiva presenta poi una serie di casi in cui, per gli yacht usati, non è ammissibile la richiesta di danni per difetto di conformità.
Non vi è difetto di conformità ai sensi del presente articolo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore.
La direttiva in questo caso tutela il venditore e istruisce il consumatore, ovvero illustra i casi in cui non è possibile rivalersi su di lui in caso di difetti o vizi occulti – ma non occultati – di cui il venditore non poteva essere a conoscenza nel momento dell’acquisto. Ciò vale quando il venditore:
– dimostra che non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;
– dimostra che la dichiarazione è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure
– dimostra che la decisione di acquistare il bene di consumo non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.
Nei casi in cui il consumatore riscontri difetti di conformità imputabili al venditore, questi ne risponde al venditore in termini pecuniari, con una riparazione oppure una riduzione del prezzo:
Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
Il consumatore, quindi, può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo i casi in cui questo risulti impossibile – perché magari il venditore non ha i mezzi per farlo – oppure la riparazione risulti sproporzionatamente costosa rispetto al valore dell’imbarcazione.
‘Sproporzionato’ può essere definito un costo che non ria ragionevole, ovvero che non tenga conto, ad esempio, del valore che avrebbe il bene se non fosse presente in difetto di conformità, oppure di un rimedio alternativo che possa essere messo in atto senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Ad esempio, se acquistiamo un’imbarcazione ancora una volta in cui nello scafo è presente il processo di osmosi, non occorre sostituire lo scafo con uno nuovo, ma basterà applicare gli opportuni prodotti adatti allo scopo.