La tassa di possesso per le unità da diporto ha impregnato l’attività di UCINA Confindustria Nautica che ha modificato una normativa troppo punitiva per il settore nautico, introdotta alla fine del 2011 dal governo Monti. Sono state quindi introdotte due normative, la legge n. 27 del 24 marzo 2012 e la legge n. 98 del 9 luglio 2013.
La tassa di possesso per le unità da diporto è regolata come segue. Secondo questa nuova normativa le unità da diporto che superano i 14 metri di lunghezza (misurati secondo la norma ISO 8666), a partire dal 1° maggio di ogni anno devono pagare una tassa di possesso secondo gli importi riportati nella tabella che segue.
La tassa di possesso non si paga per il primo anno o per una frazione del primo anno dalla prima immatricolazione e subisce uno sconto del 15, del 30 o del 45 per cento rispettivamente dopo 5, 10 o 15 anni dalla costruzione dell’unità. La tassa subisce una riduzione del 50% per le unità a vela dove il rapporto tra la superficie velica e la potenza del motore in Kw non è inferiore a 0,5.
Ci sono però dei casi in cui la tassa di possesso non deve essere pagata:
– per le unità di servizio se hanno l’indicazione dell’unità madre,
– per le unità nuove con la targa di prova,
– per le unità usate con mandato di vendita,
– per i soggetti non residenti in Italia.
Al contrario saranno tenuti al pagamento della tassa tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto riservato dominio e gli utilizzatori a titoli di locazione per una durata dell’affitto, residenti nel territorio italiano, comprese le stabili organizzazioni con residenza nel nostro paese.
Il ritardo o l’omissione nel pagamento comporta una sanzione amministrativa dal 200 al 300 per cento della somma che non è stata versata.
Chi a partire dal 18 novembre 2013, invece, ha pagato somme superiori a quelle previste dalla legge, può chiederne il rimborso, inviando un’istanza all’Agenzia delle Entrate in via telematica.