La legge sulla nautica ha soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione (vela e motore), ma le patenti nautiche continuano ad essere rilasciate per il comando delle imbarcazioni a vela e a motore.
A tale scopo, il regolamento di attuazione al codice ha reintrodotto la categoria delle unità a motore definendole come: “quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione, compreso il fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o kilowatt è inferiore, rispettivamente a 1 o 1,36.
Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:
Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria B: comando delle navi da diporto;
Categoria C: Direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. Tale abilitazione viene rilasciata ai soggetti portatori di alcune patologie, indicate nell’allegato I del regolamento al codice.
Secondo la norma, per direzione nautica si intende il compimento di tutte le operazioni decisionali proprie del comando di un’unità, che possono anche non comprendere le azioni manuali. Ma i possessori della patente C devono avere a bordo un’altra persona di età non inferiore ai 18 anni, in grado di svolgere le funzioni manuali per la condotta del mezzo nautico e la salvaguardia della vita umana in mare, e l’unità deve essere munita di un dispositivo elettronico che consenta, in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto del motore. Per il resto, l’abilitazione segue la stessa disciplina delle altre patenti. I requisiti fisici necessari per conseguire l’abilitazione di categoria C sono contenuti nell’allegato 1- para 2 – del regolamento. Il regolamento ha colmato una lacuna della pregressa normativa sulla mancanza del visus minimo necessario per conseguire la patente nautica che viene ora stabilito in 10/10 complessivi raggiungibili con lenti, con non meno di 3/10 senza correzione per l’occhio migliore. Inoltre, poiché in passato le patenti di categoria A e B, venivano negate ai soggetti monocoli ora, se possiedano un visus naturale di almeno 5/10 e corretto di almeno 8/10, possono essere rilasciate. Il regolamento inoltre consente l’uso degli apparecchi correttivi uditivi, non permessi in passato.
Rivediamo sinteticamente la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto (imbarcazioni e navi), denominate patenti nautiche, comprese quelle della categoria C.
La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:
1) Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l’obbligo della patente, e viceversa.
2) Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.
3) per la condotta delle moto d’acqua, senza tener conto della potenza del motore;
4) per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.
Patenti e distanze di navigazione
Ancora una volta richiamiamo l’attenzione del lettore sul fatto che, in virtù delle nuove normative, per la patente e per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all’abilitazione dell’unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa.
Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.
La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un’unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esservi un’altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell’unità. Per completare il quadro normativo delle patenti devono essere ancora emanati i decreti relativi ai programmi di esame per conseguire le abilitazioni al comando di navi e imbarcazioni da diporto; nel frattempo restano validi i vecchi programmi.
Domanda d’ammissione all’esame
Il modello di domanda riprodotto in un box a parte, è multiuso, cioè può essere utilizzato per l’autocertificazione dei dati personali, per la richiesta di ammissione agli esami, per la convalida delle abilitazioni, per la richiesta di rilascio della patente a coloro che sono in possesso di titoli professionali marittimi, per il rilascio del duplicato delle patenti nonché per le comunicazioni relative al cambio di residenza.
Tipi di patente vela e motore (insieme), limitazione al solo motore
In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi:
entro 12 miglia dalla costa;
senza alcun limite;
per navi da diporto.
Le unità a motore e quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzavano. Con la riforma della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione.
La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore. A richiesta, la patente può essere limitata al solo comando di unità a motore entro sei miglia dalla costa o senza limiti. Poiché il programma teorico d’esame è comune, il velista col solo esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore).
Coloro che hanno conseguito la patente limitata (solo motore), possono estendere l’abilitazione anche alla navigazione a vela, sostenendo soltanto la prova pratica d’esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti.
Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.
Chi ha conseguito la patente per navi da diporto (unità superiori a 24 m.), può comandare anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario.
Per conseguire la patente per navi da diporto, è necessario il possesso, da almeno tre anni, dell’abilitazione alla navigazione senza alcun limite (a vela e a motore).
Vecchie patenti da 6 a 12 mg
I possessori di patenti nautiche, che abilitano a navigare entro 6 miglia dalla costa, sia a motore che vela con m.a., possono comandare unità da diporto fino a 12 miglia senza dover espletare alcuna formalità amministrativa. Le vecchie patenti verranno sostituite in occasione della prima convalida.
Età richiesta
Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;
18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonché per gli acquascooter o moto d’acqua.Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria.
per le navi non è richiesta un’età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni
Si prescinde dall’età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.
Requisiti fisici
Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare. Il giudizio in proposito è demandato a un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale, che giudica anche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e di coloro per i quali sia fatta richiesta dall’autorità marittima o dal prefetto. Tutte le spese dei vari iter procedurali sono a carico degli interessati. La certificazione deve avere una data anteriore a 6 mesi rispetto alla domanda di esame.
Contro il giudizio delle commissioni mediche e per la perdita dei requisiti fisici e psichici, si può ricorrere, entro 30, giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e per le vie d’acqua interne – che, per gli accertamenti, si avvale degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato.
Requisiti morali
Non possono ottenere la patente coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni previste dall’art. 37 del regolamento al codice della nautica (leggi n.1423/56 modificata con legge n.327/88, n.575/65, n. 685/75 e successive modificazioni, DPR n. 309/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
Sospensione della patente
La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell’idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione medica.
Sono anche causa di sospensione:
la conduzione o il comando dell’unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione max 6 mesi);
atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica e da produrre danni (sospensione max 3 mesi);
la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza (sospensione max 6 mesi).
Infine la patente è sospesa a causa quando ha inizio un procedimento penale per i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i delitti contro l’incolumità pubblica ecc. di cui all’art. 40 del regolamento al codice. La sospensione è annotata sulla patente.
Titoli professionali alternativi alla patente
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità (normativa STCW’78 e succ. emendamenti, non aver abbandonato la navigazione da oltre 10 anni e visita medica biennale in corso di validità), possono comandare e condurre unità da diporto, nei limiti indicati nell’allegato III al regolamento al codice. Lo stesso personale, compreso i piloti del porto, possono conseguire senza esame le patenti nautiche nei limiti stabiliti dal medesimo Allegato III.
Rilascio di patenti – senza esami
L’art. 32 del regolamento al codice della nautica stabilisce le modalità per il rilascio di patenti nautiche, senza esame, al personale delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, della Polizia e dei Vigili del Fuoco, in servizio permanente o in ferma prefissata o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando o alla condotta di mezzi navali da parte della Marina Militare o in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dalla Guardia di Finanza al proprio personale. A tale scopo, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in servizio permanente, gli Ufficiali della Guardia di Finanza in possesso della specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai propri comandi, i sottufficiali delle FF.AA. e delle Forze di polizia in possesso dell’abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina Militare senza alcun limite dalla costa o dall’unità madre, rilasciati dalla Marina Militare e che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno un anno, possono conseguire, senza esami, la patente nautica per il comando di imbarcazioni o quella per di navi da diporto. I requisiti si possono comprovare dall’estratto matricolare o da una dichiarazione del comando di appartenenza.
Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni indicate alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) possono conseguire le patenti per il comando delle sole imbarcazioni da diporto a motore, per la navigazione senza alcun limite.
Sulla base dei corsi di formazione, il personale sopraccitato, in possesso di un brevetto abilitante al comando di unità navale, può ottenere la patente per imbarcazioni da diporto (entro le 12 miglia o senza limiti). I titoli e i brevetti riconosciuti validi sono i seguenti (le attestazioni di frequenza di corsi non sono valide):
a) abilitazione al comando di unità navali di altura delle Capitanerie di Porto;
b) abilitazione alla condotta dei galleggianti (M.M.) adibiti alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa;
c) abilitazione al comando di unità navali dell’Arma dei Carabinieri in navigazione d’altura;
d) abilitazione al comando/condotta delle unità/mezzi navali (A.M.) in navigazione oltre 20 miglia dalla costa;
e) abilitazione al comando di unità navali costiere delle Capitanerie di Porto;
f) abilitazione al Comando di Unità Navali dell’Arma dei Carabinieri in navigazione costiera; g) abilitazione al comando/condotta dei mezzi dell’E.I. in navigazione entro 20 miglia dalla costa;
h) abilitazione al comando/condotta delle unità/mezzi navali (A.M.) in navigazione entro 20 miglia dalla costa;
i) Patentino di abilitazione al comando di unità navale della G.d.F. per ufficiali ed ispettori specializzati rispettivamente “Comandante di unità navali” e “Nocchieri A.C”;
l) Patentino di abilitazione al comando di unità navali della G. di F. per sovrintendenti, appuntanti e finanzieri speciali “Nocchieri a.c.m.”;
m) abilitazione alla condotta dei galleggianti (M.M.) adibiti alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;
n) abilitazione al comando/condotta di mezzi navali dell’E.I. in navigazione entro 6 miglia dalla costa;
o) abilitazione alla condotta di unità minori del Corpo delle Capitanerie di Porto entro 12 miglia dalla costa;
p) abilitazione alla condotta di “motoscafi da corsa”;
Coloro che sono in possesso di abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro le sei miglia dalla costa e di quelle rilasciate dalla Guardia di Finanza per la condotta dei mezzi nautici possono ottenere la patente, senza esame, per la navigazione entro 12 miglia. Il diritto a conseguire le patenti deve essere esercitato entro cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, fermo restando il possesso dei requisiti fisici e morali. La domanda va presentate ad una Capitaneria di Porto o Ufficio circondariale marittimo avente la circoscrizione nella provincia in cui presta servizio.
Procedura per ottenere la patente – sede dove presentare la domanda
Il Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione e Sistemi Informativi e Statistici, con circolare n. 0017383 del 26.2.2010, ha modificato le modalità di accesso agli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione, competenti al rilascio delle patenti nautiche. La domanda per conseguire le patenti per il comando di navi da diporto va presentate alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza Per conseguire le patenti nautiche entro le 12 miglia dalla costa, la domanda può essere presentata alle Capitanerie di Porto (Compamare), agli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare) e agli Uffici Provinciali della Motorizzazione. Per conseguire le patenti senza alcun limite, invece, la competenza è soltanto delle Compamare e dei Circomare. I candidati però non sono liberi di scegliere la sede di esame a loro gradita, come accadeva prima dell’entrata in vigore del regolamento, ma sono vincolati alla rispettiva residenza o domicilio. In passato, il fenomeno distorsivo della migrazione dei candidati (da nord verso sud) dalla propria sede territoriale a quelle sedi più flessibili (distanti anche alcune centinaia di km.) aveva richiamato l’attenzione degli organi centrali a porre qualche rimedio a tale fenomeno. Il regolamento al codice della nautica ha provveduto a circoscrivere l’ambito territoriale entro il quale i candidati possono presentare la domanda agli Uffici competenti al rilascio delle patenti. Ma questo spazio si è rivelato troppo ristretto dalle nuove regole, per cui con la circolare sopraticata l’accesso alle sedi di esame è stato modificato come segue:
a) per quanto concerne gli Uffici provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella rispettiva Provincia oppure in una provincia confinante ovvero in altra provincia ricompressa nella medesima regione della provincia di residenza o di domicilio del candidato.
b) per quanto concerne gli Uffici marittimi periferici, possono presentare istanza per sostenere gli esami presso ciascuna Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale delle rispettive Direzioni marittime ovvero delle Direzioni marittime con essa confinante.
c) la residenza o il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all’istanza di ammissione agli esami.
La domanda va compilata in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico rilasciato da un medico pubblico con funzioni di medico-legale, da due foto formato tessera e dall’attestato del pagamento della tassa di ammissione agli esami.
La seconda copia della domanda, datata e protocollata, viene restituita al candidato e costituisce, con il documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca. Essa ha validità di tre mesi, prorogabili per altri 3. L’esame non può essere sostenuto se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della presentazione della domanda.
Entro il termine di validità dell’autorizzazione il candidato deve prenotarsi (per iscritto o anche a mezzo fax) per sostenere l’esame presso l’ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando una marca da bollo e l’attestazione di pagamento dello stampato.
Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sarà chiamato a sostenere le prove di esame. Se sarà dichiarato idoneo, la patente gli sarà consegnata al termine delle prove stesse. Chi non supera l’esame, teorico o pratico può ripetere la prova, una sola volta, senza dover ripagare tasse o tributi. Il candidato assente una volta può ripresentare la richiesta per sostenere l’esame una seconda volta.
Commissioni d’esame fuori sede
Le scuole nautiche e gli enti e associazioni a livello nazionale possono richiedere agli uffici marittimi o della exMCTC, competenti per territorio, che gli esami per conseguire le patenti nautiche per i loro candidati, con un numero non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi, accollandosi le relative spese.
L’esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia dalla costa; sono invece due per le patenti senza alcun limite. Nel corso della prova pratica a vela, la commissione è integrata da un esperto velista (nominato dalla F.I.V. o dalla L.N.I.). La prova pratica per l’abilitazione entro le 12 miglia è svolta con un’unità da diporto a vela con motore ausiliario (può essere anche un natante), riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Per la patente a motore si utilizza, per la prova pratica, un’unità a motore.
Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con imbarcazione abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.
Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una nave, la prova pratica può essere svolta con un’imbarcazione di lunghezza non inferiore a m 20.
Registro delle patenti nautiche
Gli uffici marittimi e quelli della exMCTC annotano i dati relativi alle patenti rilasciate su un apposito registro dell’ufficio, sul quale nel tempo sono registrate le convalide e tutte le altre variazioni.
Tassa per il rilascio della patente
La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni è stata soppressa. La marca da bollo per le eventuali domande da presentare agli uffici marittimi resta di Euro 14,62.
Scuole nautiche
Per l’educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento delle patenti sono state da tempo istituite le “scuole nautiche”, che per operare devono essere munite di un’apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia, cui spetta anche la vigilanza amministrativa, nel luogo in cui hanno la sede principale. Le province devono provvedere a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione. I soggetti che possono svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole nautiche sono indicati nell’art. 42 del regolamento al codice della nautica. Le scuole nautiche devono presentare le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l’autorità marittima o Uffici exMCTC nella cui giurisdizione hanno la sede principale.
Aggiornamento e convalida
A similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche, per l’aggiornamento e la convalida delle patenti nautiche è previsto l’invio a domicilio di un talloncino autoadesivo. In attesa che gli Uffici organizzano la propria struttura interna, le patenti potranno continuare ad essere rinnovate con le modalità previste dalla precedente normativa.
Durata, convalida e sostituzione delle patenti
La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o della convalida, ridotta ad anni 5 per coloro che abbiano superato i 60 anni; il periodo può essere inferiore per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. La patente può essere rinnovata in ogni tempo. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.
Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di cui una in bollo, direttamente o con raccomandata all’ufficio marittimo (Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all’Ufficio Provinciale della exMCTC che ha provveduto al rilascio. Essa va corredata dal certificato di idoneità fisica (in bollo) di un medico pubblico (USL, medico militare o altri) con funzioni in materia medico legale; il richiedente deve dichiarare di possedere i necessari requisiti morali e, ove ricorra il caso, il possesso di altra abilitazione al comando di unità da diporto, compilando a tale scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema di domanda che pubblichiamo nel box a parte
Cambio di residenza
Per comunicare l’eventuale cambio di residenza si segue la stessa procedura di cui sopra, comunicando con raccomandata all’ufficio che ha rilasciato la patente, la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, compilando il quadro A del fac-simile pubblicato in queste pagine. La modifica viene registrata sul Registro delle patenti nautiche.
Patenti deteriorate o illegibili
Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l’aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.
Smarrimento o distruzione della patente
Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all’interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.
Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un’abilitazione estera.
Sanzioni
Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un’unità da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero la stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che va da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00 nonché la sospensione della licenza di navigazione dell’unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30 giorni. La sanzione è raddoppiata nel caso di nave da diporto.
Fonte: La guida del diportista di Nautica