Sollecitato da un quesito postomi da un nostro affezionato lettore cercherò di chiarire le problematiche inerenti le garanzie sul bene per chi “acquista” una barca con la formula del leasing nautico, tanto in voga negli ultimi anni, ma che in alcuni casi ha creato non pochi problemi ai futuri e potenziali armatori.
Innanzitutto è subito da chiarire che chi opta per la formula del leasing nautico non acquista un “bel nulla”, dato che il leasing è il tipico contratto di “locazione finanziaria” e pertanto si diventa proprietari solo dopo aver “riscattato” il bene, cioè la barca, dalla società finanziaria o banca che ve lo concede in locazione. Molti conoscenti mi facevano notare che non vi era nessuna differenza nel comprare la barca in leasing, da quella di acquistarla direttamente, dato che loro erano certi di poter pagare tutte le rate e quindi di poter riscattare il bene al termine del contratto.
In effetti se uno non ha problemi economici e sa di certo di poter onorare il proprio impegno, il rischio è minimo. Nella realtà, invece, anche se voi siete solvibili al 100% vi è sempre un soggetto terzo con cui dovete confrontarvi, prima di diventare proprietari, adempiendo ad un serie di obbligazioni non sempre chiare e favorevoli.
Le banche e le società finanziarie sono solide, ma alle volte possono incontrare difficoltà ed in alcuni casi anche fallire e pertanto, sino a quanto tutto l’iter contrattuale non è concluso, i rischi di perdere il possesso del bene sono sempre latenti. Alcuni, per fortuna rari, malcapitati nonostante abbiano pagato tutte le rate del leasing non sono mai riusciti a diventare proprietari della propria barca a causa del fallimento della società finanziaria che aveva erogato il prestito e si sono visti portar via, da uno “zelante” ufficiale del tribunale fallimentare, il sogno di una vita.
Se poi dobbiamo parlare di garanzie, sul bene acquistato in leasing, le cose si complicano ulteriormente. Molti credono che una barca nuova acquistata in leasing sia coperta dalla garanzia del costruttore e pertanto qualsiasi piccolo inconveniente dovrebbe essere immediatamente risolto dal cantiere: sbagliato! Nella realtà, non essendo voi il vero proprietario, il costruttore risponderà solo alla società di leasing che però è una banca priva di cuore ed animo marinaresco.
In molti casi ho assistito a snervanti palleggi di responsabilità tra cantiere e società di leasing, con l’unico risultato che il povero tapino “armatore”-locatario non riusciva a venirne a capo, se non dopo lunghe lettere dei costosi avvocati di fiducia.
In effetti le cose stanno un po’ cambiando dato che oggi alcune società specializzate nella locazione finanziaria, in ambito nautico, hanno introdotto delle clausole a favore del cliente, mentre prima i contratti erano dei veri e propri capestri.
Sino a ieri, infatti, il malcapitato locatario era obbligato delle clausole contrattuali a pagare le rate, sempre e comunque, anche se la barca avesse messo in evidenza problemi di non conformità alla normativa CE o vizi tali da renderla inutilizzabile. Pazzesco ma vero!
Nel 2010 alcune società finanziarie hanno modificato queste clausole capestro introducendo formule che più o meno suonano così:
qualora i vizi riscontrati siano tali da rendere inutilizzabile o pregiudicare il corretto e sicuro utilizzo del bene, ovvero la riparazione sia troppo onerosa per il ripristino del bene, il locatario, dopo aver eseguito un accertamento tecnico preventivo, potrà comunicare alla concedente la necessità di adire in giudizio nei confronti del costruttore per la risoluzione della compravendita o per la riduzione del prezzo
Ovviamente questa frase è un passo in avanti rispetto a prima, anche se sulla sua reale efficacia ho dei forti dubbi, dato che ogni parola è stata attentamente soppesata e per poter risolvere un contratto di leasing ce ne vuole. Tuttavia, rispetto a prima, il giaccio è rotto e le cose, lentamente, stanno modificandosi a favore del consumatore-cliente.
Molti proprietari, prima di entrare in possesso della loro barca, si sono rivolti a dei Periti al fine di garantirsi del fatto che tutto fosse in ordine prima di redigere il verbale di consegna del bene, dato che una volta sottoscritto questo documento il locatario non aveva più nessun potere, se non quello di sperare in un miracolo.
Questo vale sia per le barche nuove, ma a maggior ragione per le barche usate dove il nuovo proprietario “subentra” nel leasing, accollandosi tutti i rischi di cui sopra e senza nemmeno la garanzia ufficiale del cantiere costruttore che decade dopo 24 mesi.
Il mio consiglio, è quello di valutare e ponderare molto bene gli acquisti ed i subentri in barche acquistate in leasing, dato che, alle volte, i vecchi locatari cedono appositamente ad una barca “fallata”, scaricando sull’ingenuo subentrate, sicuramente allettato da un prezzo di favole, tutti i vizi ed i difetti che loro stessi avevano ravvisato e che non erano riusciti a risolvere. In questo caso non avrete nessuna possibilità di rivalsa sul vecchio proprietario soprattutto se la quota capitale viene pagata in “nero”.