Aree portuali esentate dal pagamento della tassa sui rifiuti: è la Cassazione, con sentenza 23583 del 2009 a escludere le zone portuali dal dazio della Tarsu con tanto di motivazione oggettiva. Essendo le aree portuali di competenza dell’Autorità Portuale territoriale, i Comuni non hanno facoltà di svolgere sulle suddette alcun tipo di servizio legato allo smaltimento dei rifiuti. Poco importa, a tal proposito, il fatto che le Amministrazioni comunali abbiano – o meno – esercitato tale attività in aree portuali: non è possibile alcun tipo di rivendicazioni da parte dei Comuni proprio perchè a indicare la via è la legislazione di riferimento in materia e non l’attività (eventualmente) svolta. Ovviamente, è implicito in quanto detto il fatto che è la stessa Autorità Portuale di riferimento a prendersi carico dello stesso servizio di smaltimento rifiuti, sgravando l’Amministrazione comunale di tale onere.