In tempo di crisi è giunta anche per gli amanti della nautica in generale una tassa riguardante lo stazionamento delle varie imbarcazioni, sia a vela che a motore, presentata negli ultimi giorni dal nuovo governo di Mario Monti. La tassa ha suscitato indignazione soprattutto nel mondo dei velisti per una serie di questioni tra cui l’equiparazione tra barche a vela e barche a motore e la mancanza di un calcolo di vetustà delle barche.
Per fortuna ci sono stati degli aggiornamenti proprio a riguardo di questi ultimi due punti. In fondo una barca a vela che misura 15 metri e con qualche anno sulle spalle non può essere considerata alla stregua di una barca a motore della stessa metratura e nuova di zecca. Senza poi contare che la barca a vela può permettere un risparmio sul carburante e che il suo motore non “beve” tanti litri di gasolio come un super-yacht.
La tassa di stazionamento entrerà in vigore a partire dal 1 maggio 2012. Nel frattempo può essere modificata grazie a chi è intenzionato a far capire al governo quanto questo mondo sia variegato al suo interno. Tuttavia mi sento in dovere di commentare questa notizia da un punto di vista legato al sociale: siamo in una situazione di crisi generale, tutti quanti dovranno fare dei sacrifici, c’è chi vedrà dimezzarsi una pensione di 800 Euro e c’è chi dovrà pagare una tassa sull’unico bene che possiede, la casa. Forse tutte le lamentele riguardanti il mondo della nautica, seppur in qualche modo giustificate, non sono del tutto appropriate…
Qui di seguito riporto un’ipotesi di testo integrale dell’articolo 16 della Manovra economica che riguarda appunto le imbarcazioni:
3. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
8. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato
10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
12. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
Con questa manovra stupida L’italia ha finito di lavorare, possiamo dire addio a tutti gli stranieri che erano rimasti nel Nostro paese, Gli Italiani erano già’ spariti dall’Italia da qualche anno. Ma questi politici che hanno in mente!!!!!!! Distruggere quella poca economia rimasta LA NAUTICA
@ angela:
La tassa di stazionamento rischia di danneggiare seriamente la nautica, dalle imprese del settore, ai porti, alle scuole. Si salvi chi può….
E’ giusto contribuire, ma nella giusta proporzione tenedo presente:
sicuramente la vetustà; ci sono proprietari che tengono ormeggiata la barca e la usano come dimora saltuaria, ma senza navigare.
Vacendo un calcolo molto ridotto, cercando di stare su un importo minimo annuao emeno complicato.
Non impaurire chi ha l’obbi della barca, lasciare investire su quello che desidera e nel giusto.
Non continuare a minacciare misure contro gli evasori, basterebbe diminuire le tasse, stabilire la percentuale americana e allora inserire misure severe. Oggi lavori 6 mesi all’anno per lo Stato ed il resto per tè; come si fà a vivere?-
Non considerare il proprietario di barche un ricco e quindi un bancomat. A tutto c’è un limite.
Rimaniamo speranzosi e che vigili il buon senso.
Sono d’accordo con te, contribuire è cosa giusta e buona, ma… insomma, un pizzico di giustizia in più, non farebbe male. Il concetto di vetustà, sul modello francese, è sicuramente da imitare, non si può paragonare una barca di 10 anni ad una appena comprata, mi sembra una cosa tanto ovvia. Anche se parlano di misure contro gli evasori, quello che mi sembra è che a pagare siano sempre i soliti, quelli che, al contrario, hanno sempre pagato. E’ più facile mettere le mani nelle tasche di chi conosci e non degli evasori, che senza controlli, vatteli a pesca! Lo Stato è diventato una piovra, oramai. Speriamo che una volta tanto regni il buon senso.
Il fatto che si debbano fare sacrifici è un’emerita sciocchezza, sono decenni che periodicamente ce li chiedono e non si risolvono assolutamente i problemi. Tassare è la cosa più abbietta che un politico può fare oltre certe misure e lo stanno facendo sistematicamente da sempre. Magari facessero pagare veramente chi ha e sempre, invece di sguinzagliare la finanaza solamente in certi periodi. Come mai decine di miglaiia di persone hanno vissuto nel lusso impunemente nonostante non presentassero neppure un misero 730?
Non diciamo sciocchezze, subiamo magari, ma almeno non prendiamoci in giro!